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P.O.F.
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  Istituto Statale
Istruzione Superiore
"Giovanni Valle"
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4. PIANO DIDATTICO EDUCATIVO

4.2 Alternanza scuola-lavoro

Le classi quarte e quinte, con l’attuazione della Riforma, svolgono l’attività di Alternanza Scuola Lavoro per un totale complessivo di 132 ore nei due anni.
I percorsi di Alternanza, disciplinati dal Decreto legislativo 77/2005, si articolano in periodi di formazione in aula e di apprendimento mediante esperienze di lavoro, secondo progetti elaborati dalla Scuola sulla base di convenzioni con Imprese e Associazioni.
A seguire gli alunni vi è un insegnante della Scuola, designato dal Consiglio di classe, con il compito di tutor interno mentre per le esperienze in ambiente di lavoro vi è un tutor esterno e i vari percorsi sono attuati, verificati e valutati in collaborazione tra la Scuola e l’Impresa.
Le competenze acquisite dagli alunni sono valutate dal consiglio di classe e fanno parte della valutazione complessiva dell’alunno.
L’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta un momento importante della vita scolastica dell’Istituto Valle che prosegue così i rapporti col mondo del lavoro prima assicurati dalla Terza Area Professionalizzante in modo da mettere gli alunni in grado di elaborare prodotti in cui si mostra la stretta interdipendenza dei percorsi di Grafica Fotografia Turismo Multimedialità


4.3 Interventi di recupero disciplinare

Le attività previste da DM. 42 del 22 maggio 2007 e DM. 80 del 3 ottobre 2007 e OM 92 del 5 novembre 2007 si concretizzano sostanzialmente in azioni di sostegno e recupero a vantaggio degli studenti con carenze nella preparazione delle singole discipline. Sono deliberate dai Consigli di Classe nel rispetto dei criteri generali fissati dal Collegio dei Docenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
AI Consiglio d'Istituto competono 1’accertamento delle risorse finanziarie disponibili e la definitiva approvazione delle attività.

Gli interventi di sostegno e di recupero si svolgono di norma in tutto l’arco dell’anno scolastico:

Con programmazione annuale vengono attivati:
- Recupero in itinere: interventi operati nel corso della normale attività curricolare, consistenti a titolo di esempio, nella individualizzazione dell’insegnamento, nella sosta nello svolgimento del programma, nell’organizzazione della classe per piccoli gruppi.
- Sportelli disciplinari pomeridiani: consistono nella reperibilità di docenti disponibili a fornire chiarimenti, spiegazioni, rinforzi a studenti che per vari motivi presentino lievi lacune, sono intesi come interventi per piccoli gruppi, in casi eccezionali per singoli, operati dagli insegnanti della classe in favore dei propri alunni.
Tutte le attività pomeridiane sono documentate attraverso appositi registri. Le presenze degli studenti sono rilevate dalle loro firme sui registri.

Alla fine del primo quadrimestre, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l’istituto organizza ulteriori attività di recupero nei confronti degli alunni che abbiano riportato in pagella delle insufficienze; informa le famiglie sulle iniziative proposte dai Consigli di Classe in sede di scrutinio; invita gli studenti a
a. Corsi di recupero disciplinari (circa 15 ore nel periodo tra la fine del quadrimestre e metà aprile) per gruppi omogenei di studenti;
b. Frequenza di appositi sportelli
c. Studio individuale;
Resta ferma la possibilità di proseguire, nei casi meno gravi, e laddove la situazione delle classi lo consenta, il recupero mattutino in itinere, con modalità varie quali attività differenziate per gruppi di alunni, strategie didattiche innovative, approfondimenti particolari anche interdisciplinari, indicazioni precise su compiti da svolgere a casa, lezioni sul metodo di studio.

Al termine delle attività di recupero, nel periodo fissato dal Collegio dei Docenti, comunque entro il 15 maggio, gli alunni interessati dovranno sottoporsi agli accertamenti intermedi, volti a verificare l’avvenuto recupero disciplinare.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, in presenza di insufficienze tali da non comportare l’immediato giudizio di non ammissione alla classe successiva, sospende il giudizio e invita gli studenti a frequentare i corsi di recupero estivi o allo studio individuale, fornendo a ciascuno il programma dettagliato degli argomenti da studiare e tutte le indicazioni utili al superamento delle carenze.

Prospetto sintetico:
- Subito dopo lo scrutinio del 1° q.
- La scuola deve organizzare gli interventi di recupero
- Gli studenti devono frequentarli
- I genitori possono non avvalersi delle attività di recupero, dandone comunicazione scritta alla scuola
- Tutti gli studenti interessati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche intermedie
- Al termine degli interventi i docenti delle materie della classe di appartenenza effettuano verifiche intermedie e si dà comunicazione alle famiglie.
- L’attività di recupero può essere organizzata anche mediante l’utilizzazione della quota del 20% del monte ore di cui al D.M. 47 del 13.6.2006
- Diversa articolazione da quella tipica della classe
- Laboratori
- Collaborazioni con soggetti esterni
- Altre modalità

Nei confronti degli studenti che al termine delle lezioni abbiano insufficienze in una o più materie, tali da non comportare un immediato giudizio di non promozione il CdC rinvia la formulazione del giudizio finale.
La scuola comunica immediatamente per iscritto alle famiglie le decisioni assunte dal CdC indicando le specifiche carenze rilevate da ciascun docente nelle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio laddove l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.
Contestualmente comunica gli interventi che è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, modalità e tempi delle relative verifiche.
I genitori che non intendono fruire delle attività di recupero lo devono comunicare per iscritto.
Resta l’obbligo di sottoporsi alle verifiche.
A conclusione degli interventi, entro il 31 agosto, comunque non oltre l’inizio delle lezioni, il CdC in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e formula il giudizio definitivo
Agli alunni di 3° e 4° promossi il CdC attribuisce il credito scolastico
Dal 2008/2009, per gli studenti di 5^ che allo scrutinio intermedio abbiano insufficienze il CdC attua iniziative di recupero e verifiche da svolgersi entro il termine delle lezioni

4.4 Criteri generali per la valutazione dell'attività didattica
L'Istituto verifica annualmente le proprie attività attraverso:
• le relazioni finali dei docenti,
• le relazioni dei Responsabili di Progetto, di Commissione e di Funzione Strumentale, da cui si evincono i dati di monitoraggio sulle diverse iniziative,
• monitoraggio del Piano di Formazione,
• alcune voci dei questionari di soddisfazione studenti e docenti,
• il monitoraggio dei processi interni alla didattica
Il Consiglio d'istituto e il Collegio docenti prendono atto di tutti gli elementi acquisiti.

4.5 Criteri di valutazione per gli scrutini finali
La valutazione periodica e finale degli alunni è esclusiva competenza della componente Docenti dei Consigli di Classe.
Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori (Art. 5 L. 124/99 di modifica al D.Lgs 297/94).

Ogni studente è valutato in base ai risultati conseguiti nelle singole discipline e della sua condotta, tenuto conto del suo curriculum, della sua situazione personale, degli eventuali progressi conseguiti e delle sue potenzialità.

Valutazione assenze

Con riferimento all’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 si prevede che ” A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.[…] Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Come da Comunicato N° 53, ne consegue che

Quando lo studente ha superato i 30 giorni di assenza, il Coordinatore di classe avverte la famiglia, in quanto è necessario procedere al conteggio del monte ore complessivo di assenza, in quanto lo studente non deve superare un quarto dell’effettivo orario annuale di lezione, per poter essere scrutinato a fine anno scolastico.

Valutazione del Consiglio di Classe

Le proposte di voto dei docenti per ciascuna disciplina tengono conto delle decisioni assunte nei coordinamenti che hanno definito
a) gli obiettivi minimi cognitivi di ciascuna materia per ogni classe di ogni indirizzo
b) i criteri per valutare la soglia della sufficienza in relazione alla situazione di partenza della classe.

Fatta salva la valutazione che il Consiglio di classe deve effettuare per ogni singolo caso (personalizzazione della valutazione); tenuto conto di tutti gli elementi che possano concorrere alla valutazione complessiva dello studente, si individuano i seguenti criteri generali da adottare per tutti i Consigli di classe:

- Vengono ammessi direttamente alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito esiti positivi in tutte le materie, ivi inclusa la condotta, e che abbiano manifestato interesse, impegno e partecipazione apprezzabili.
- Vengono ammessi all’esame di Stato esclusivamente gli alunni delle classi quinte che in sede di scrutinio finale abbiano conseguito la sufficienza in tutte le discipline e in condotta, fatta salva la deliberazione del Consiglio di classe che, valutati tutti gli elementi in possesso (profitto, comportamento, crediti e in ultima analisi la personalità complessiva dell’allievo) delibera l’ammissione agli Esami di Stato. (art. 1 DM 42/07 e OM n.40 dell’8-04-’09 e Regolamento sulla valutazione degli studenti 28/05/’09)
- L’insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporta la non ammissione agli esami di Stato.

- Non vengono ammessi alla classe successiva

- gli studenti che abbiano conseguito esito negativo grave (fino al voto 4) in 2 discipline e che abbiano conseguito insufficienza piena (voto 5) in un'altra; che abbiano riportato esito negativo nelle prove di recupero del 1° quadrimestre nelle discipline con insufficienza grave e, di conseguenza, il Consiglio ritiene non possa ragionevolmente esserci reale recupero nel periodo estivo;
- gli studenti che abbiano conseguito insufficienze piene in 4 discipline (voto 5).

- Viene sospeso il giudizio per gli studenti che abbiano conseguito non più di 2 insufficienze gravi, o 1 grave e 2 piene o 3 piene.
Gli studenti per i quali il Consiglio di classe ha sospeso il giudizio, vengono avviati ai corsi di recupero secondo i criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e secondo il calendario e le modalità didattico/metodologiche formulati dal Collegio dei docenti. Si ritiene che ogni studente non possa recuperare nel periodo estivo più di 4 discipline (2 se la valutazione è stata pari o inferiore a
4), in ogni caso gli studenti saranno ammessi a non più di 3 corsi di recupero.

Nel caso di "Giudizio sospeso" la scuola comunica per iscritto alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate nelle singole discipline, i voti proposti in sede di scrutinio nella/e disciplina/e nelle quali non si sia raggiunta la sufficienza e le modalità e i tempi degli interventi di recupero e delle verifiche (art. 7 OM 92); all'albo dell'Istituto viene riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio"

I genitori degli studenti per i quali sia sospeso il giudizio nello scrutinio finale hanno l’obbligo di ritirare presso la segreteria didattica dell’istituto la comunicazione di cui all’art. 7 dell’OM 92 più volte citata.
La comunicazione preventiva ai genitori dell'esito negativo degli scrutini e degli esami avviene tramite comunicazione telefonica da parte della Segreteria didattica. In caso di irreperibilità dei genitori, la comunicazione va fatta a mezzo telegramma.
Chiunque ne abbia legittimo interesse può chiedere di prendere visione dei voti relativi alle singole materie e degli atti relativi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato ai voti riportati nello scrutinio finale e e agli esiti degli esami si aggiunge, nelle certificazioni, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali" (OM 90/2001 art.15 comma 6) Nei quadri pubblicati all'albo non compare alcuna notazione specifica. Agli allievi del 3° e 4° anno con PEI differenziato vengono attribuiti crediti come per gli altri studenti.

SCALA DOCIMOLOGICA per attribuzione VOTO DI CONDOTTA
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e, ai sensi del D.L. n. 137 del 01 settembre 2008,
determinerà, se insufficiente, la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli Esami di Stato.
Il voto di condotta verrà attribuito in forma collegiale dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini di primo quadrimestre e per gli scrutini finali in base agli INDICATORI e alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE. , qui di seguito indicata.
INDICATORI
1. Rispetto del regolamento, frequenza e puntualità
- Rispetto del regolamento d’Istituto e delle disposizioni vigenti nella scuola;
- Frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici.
2. Comportamento rispetto alle strutture, a tutte le componenti scolastiche e nelle attività integrative e/o complementari
- nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola;
- nella collaborazione con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni (rispetto degli altri e dei loro diritti e delle diversità rispetto dell’identità e della dignità dei ruoli );
- durante scambi culturali, stage, campi scuola, viaggi di istruzione e visite guidate.
3. Partecipazione alle lezioni, interesse e collaborazione alle attività didattiche di classe e d’istituto;
4. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa

N. B. Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal 6 al 10 anche se il 6 segnala, però elementi negativi in riferimento al comportamento in classe, alla frequenza, all’interesse e alla partecipazione al dialogo educativo.
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate negative. Le motivazioni dell’attribuzione delle valutazioni negative saranno oggetto di accurata trascrizione nel verbale del consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale.
Le assenze per malattia non saranno computate ai fini della attribuzione del voto di condotta.
Voto inferiore a sei decimi: ex D.M. n. 5 del 16 Gennaio 2009
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI



N.B.: Nell’ attribuzione del voto di condotta il consiglio di classe terrà conto del comportamento a seguito di note e sanzioni disciplinari somministrate.

Criteri generali per l'assegnazione del credito scolastico e formativo
Ai sensi del DM n 42/07 e dell'OM 92/07 art. 9, agli alunni delle classi terze e quarte e quinte vengono attribuiti i punteggi secondo le indicazioni del DM 99 del 16/12/2009 a regime dall’anno scolastico 2011-‘12

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

tabella


NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
E’ possibile attribuire il massimo della fascia del credito scolastico se l’alunno, oltre al grado di preparazione complessiva (profitto), ha dimostrato nell’anno scolastico in corso:
- B1: assiduità della frequenza
- B2: interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e nella materia
IRC, se lo studente se ne avvale,
- B3: partecipazione ad attività complementari ed integrative
- B4: frequenza all’area di progetto
- B5: partecipazione a mostre e concorsi.
Per quanto riguarda i crediti formativi, lo studente può presentare la documentazione relativa ad attività extrascolastiche, che sono valutate se, oltre alla durata e alla continuità apprezzabili, sarà evidenziato anche il ruolo non limitato alla frequenza, ma caratterizzato da responsabilità, assunzione di impegno e ogni altro elemento positivo. Valutata la documentazione presentata, il CdC attribuisce il massimo della fascia, a condizione di aver constatato anche almeno l’assiduità della frequenza sopra indicata (B1).
Sono ritenute accettabili le tipologie di attività di seguito indicate:
- A1: attività di volontariato
- A2: attività formative o sportive
- A3: attività culturali.
- A4: attività lavorativa se documentata e regolare


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